Il Decreto 14 settembre 2023, a firma dei Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze, composto di soli 5 articoli, introduce la possibilità per i richiedenti la protezione internazionale di versare una “garanzia finanziaria” di euro 4.938, mediante “fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa” in sostituzione del trattenimento “per il periodo massimo di quattro settimane (28 giorni)”, che Prefetto del luogo ove è stata prestata potrà incamerare qualora lo straniero si allontani indebitamente.
La misura della garanzia è ritenuta idonea in quanto capace di garantire la disponibilità di un alloggio, della somma occorrente per il rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari per almeno 28 giorni.
Si tratta del completamento del cosiddetto “decreto Cutro” approvato a seguito del naufragio di migranti nel febbraio scorso che prevedeva la creazione di appositi centri per accelerare l’esame delle domande di asilo delle persone migranti provenienti da Paesi considerati “sicuri” dove si ritengono rispettate le libertà democratiche e i diritti umani (ma tra i Paesi “sicuri” vi sono anche Tunisia e Nigeria, con numerose denunce per mancato rispetto dei diritti umani), così da far presumere che non otterranno la protezione internazionale richiesta ,“al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato”.
Se la domanda viene accolta il richiedente asilo viene trasferito in un centro di accoglienza; se, invece, viene respinta inizia la procedura di rimpatrio ed escussa la garanzia il cui importo è destinato “all’entrata del bilancio dello Stato”.
Nel merito della misura occorre osservare, tra i tanti, alcuni punti critici.
E tutto questo nonostante l’art.10 della Costituzione, per il quale “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Legge che, però, non deve essere vessatoria.
(Tratto da www.politicainsieme.com)
La misura della garanzia è ritenuta idonea in quanto capace di garantire la disponibilità di un alloggio, della somma occorrente per il rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari per almeno 28 giorni.
Si tratta del completamento del cosiddetto “decreto Cutro” approvato a seguito del naufragio di migranti nel febbraio scorso che prevedeva la creazione di appositi centri per accelerare l’esame delle domande di asilo delle persone migranti provenienti da Paesi considerati “sicuri” dove si ritengono rispettate le libertà democratiche e i diritti umani (ma tra i Paesi “sicuri” vi sono anche Tunisia e Nigeria, con numerose denunce per mancato rispetto dei diritti umani), così da far presumere che non otterranno la protezione internazionale richiesta ,“al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato”.
Se la domanda viene accolta il richiedente asilo viene trasferito in un centro di accoglienza; se, invece, viene respinta inizia la procedura di rimpatrio ed escussa la garanzia il cui importo è destinato “all’entrata del bilancio dello Stato”.
Nel merito della misura occorre osservare, tra i tanti, alcuni punti critici.
- In base al secondo comma dell’art.1, la procedura “accelerata” dovrebbe portare alla risposta nel termine di 28 giorni quando a tutt’oggi le domande attendono risposta anche oltre due anni.
- Ad oggi esiste solo un centro di 84 posti per le procedure accelerate a Pozzallo in Sicilia. Gli altri non si sa neppure dove allestirli.
- La garanzia finanziaria dovrà essere prestata, in tempi molto ristretti, prima che vengano completate le procedure di riconoscimento. Quali dei migranti che sbarcano a Lampedusa o altro luogo avrà in tasca una fideiussione di 4.938 euro ? E quale banca in Italia si costituirà garante di un migrante appena sbarcato con mezzi di fortuna e magari privo anche di un valido documento di identità?
- Benché contemplata in una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (art.8.4 - Direttiva 2013/33/UE), la misura va letta con la lente della Costituzione laddove, per esempio, discrimina le persone migranti in base ai mezzi economici. È lo stesso diritto europeo che raccomanda di valutare caso per caso l’adozione della misura in parola, tenendo conto dei fattori individuali, dopo averne valutato la necessità, la ragionevolezza e la proporzionalità. In linea generale il ricorso ad alternative è pertinente solo quando vi siano motivi legittimi per il trattenimento da valutare , appunto, caso per caso. Il che non è, per come la misura è stata definita nel decreto.
- Se poi chi non avesse in tasca la fideiussione da esibire nei tempi stabiliti dovesse finire in un centro per il rimpatrio risulta difficile, se non impossibile, l’esercizio del diritto di difesa per le comprensibili limitazioni che ne derivano dallo stato di detenzione, sia pur amministrativa.
E tutto questo nonostante l’art.10 della Costituzione, per il quale “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Legge che, però, non deve essere vessatoria.
(Tratto da www.politicainsieme.com)
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